patente a punti e corsi di recupero

 

 
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La patente a punti è stata istituita con D.L. n. 151/2003 del 30 
giugno 2003 dal Ministero dei Trasporti. Essa non sostituisce le 
sanzioni già in vigore: l'eventuale perdita di punti si aggiunge alle 
multe e alle altre penalità accessorie (es. sospensione della 
patente).

Essa prevede l'assegnazione iniziale di 20 punti ad ogni patente e 
successive decurtazioni a seguito di violazioni alle norme del 
Codice della Strada.

N. telefonico per informazioni sull'attuale punteggio 
della propria patente:

 

848782782       (costo di una telefonata urbana da telefono fisso).

 

I neopatentati (cioè chi ha preso la patente a partire dal 1 
ottobre 2003) perdono il doppio dei punti rispetto agli altri 
conducenti per i primi 3 anni di guida.

E' possibile recuperare tali punti o frequentando corsi di recupero 
o nei seguenti due casi:

  • se un conducente per due anni non viene mai sorpreso 
    a commettere un'infrazione che comporti decurtazione
    del punteggio

  • chi si mantiene a quota 20 continua a  non commettere 
    infrazioni può guadagnare un credito extra di 2 punti 
    per ogni biennio di "buona condotta" fino ad un massimo
    di 30.

I punti vengono decurtati solo dopo che l'infrazione sia stata 
"definita" (art. 126-bis C.d.S.), cioè solo dopo che la multa è stata
pagata o dopo che il prefetto o il giudice di pace hanno deciso 
sull'eventuale ricorso. Inoltre i punti non possono essere sottratti se
non si viene identificati come trasgressori; quindi li si perde solo 
se si viene fermati immediatamente ed identificati o se si 
comunica successivamente agli organi di polizia il nome del 
conducente che ha commesso l'irregolarità (se non lo si comunica, 
viene inflitta una multa da 357,00 euro).
Nell'ipotesi più "veloce" il punteggio viene decurtato 2-3 mesi dopo
l'infrazione.

Per le infrazioni commesse dai passeggeri (casco, seggiolini, 
cinture) i punti vengono sottratti al conducente solo se il 
passeggero è minorenne.

Ogni variazione di punteggio verrà comunicata direttamente 
all'interessato subito dopo la sua annotazione nell'Anagrafe 
nazionale dei conducenti con una normale lettera. Se la lettera non 
arriva, le sottrazioni sono comunque valide, poiché sul verbale 
deve sempre essere annotata la perdita di punteggio.

L'iscrizione ai corsi di recupero può avvenire solo dopo aver 
ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri (Dtt) della decurtazione del punteggio dalla patente (non 
nel caso di perdita totale dei 20 punti).

La frequenza al corso consente di riguadagnare 6 punti 
frequentando 12 ore di lezione nel corso di 2 settimane.

(Gli autisti di professione devono frequentare un corso specifico 
che permette di recuperare 9 punti)

Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione
ricevuta dal Dtt e non è consentito frequentare due cicli di lezioni
contemporaneamente.
Gli automobilisti che si sono assentati per più di 4 ore devono 
ripetere l'intero corso per ottenere l'attestato di frequenza. Chi si 
è assentato per meno ore può recuperare le ore perse. La 
frequenza viene annotata in un apposito registro con firma in 
entrata e in uscita del partecipante.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato in duplice copia. 
Una copia viene consegnata al partecipante al corso, l'altra 
all'ufficio provinciale del Dtt per l'aggiornamento dell'Anagrafe 
nazionale degli abilitati alla guida entro 3 giorni dalla fine del corso. 

Il reintegro dei punti decorre dal giorno del rilascio 
dell'attestato di frequenza del corso e verrà effettuato non 
appena il Centro elaborazione dati (Ced) del Dtt avrà ricevuto
il certificato.

Ma nel caso in cui il Ced ricevesse, prima dell'attestato di 
frequenza, la comunicazione della perdita totale del punteggio 
rimasto nella patente dopo la violazione, il conducente dovrà 
sottoporsi alla revisione della patente, annullando così gli effetti 
del corso frequentato.

Programma del corso

Il programma del corso per il recupero dei 6 punti comprende le 
seguenti materie:

    • segnaletica stradale (1 ora)
    • norme di comportamento sulla strada (4 ore)
    • cause degli incidenti stradali (2 ore)
    • stato psicofisico dei conducenti, con particolare 
      riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore)
    • nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di
      soccorso (1 ora)
    • disposizioni sanzionatorie (1 ora)
    • elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza 
      stradale (1 ora)

Nello svolgimento del corso l'insegnante potrà trattare i diversi 
argomenti con riferimento alla tipologia di violazioni che ha 
comportato la perdita di punteggio dei partecipanti al corso.

Perdita totale dei 20 punti

Chi ha perso tutti i 20 punti dovrà sottoporsi all'esame di 
revisione della patente.

L'obbligo di rifare gli esami di teoria e di guida scatta solo dopo 
che l'ufficio provinciale del Dtt competente sul luogo di residenza 
del conducente ha espletato la procedura necessaria, che consiste 
nel:

    • ricevere dall'Anagrafe nazionale dei conducenti l'avviso
      che l'interessato è rimasto senza punti
    • disporre la revisione della patente
    • notificare il provvedimento al conducente (non c'è 
      alcun termine entro il quale la notifica va effettuata)

A partire dalla data di notifica del provvedimento, 
l'interessato ha 30 giorni di tempo per prenotare l'esame di 
revisione.

L'esame consiste in 2 prove: una di teoria (orale) e una di pratica 
(20 minuti di guida).

Chi supera l'esame resta in possesso della sua patente, 
riguadagnando i 20 punti della dotazione originaria.

Chi non supera l'esame subirà la revoca della patente.

L'esaminatore gli comunicherà subito il risultato e avrà la facoltà di
trattenere la patente già al termine dell'esame. 
Se si rimette lo stesso al volante rischia gravi sanzioni: 2168,25 euro
di multa e 3 mesi di fermo amministrativo del veicolo).

Per tornare a guidare l'interessato dovrà ripetere tutta la procedura
come per ottenere la patente per la prime volta, ma non sarà 
possibile sostenere l'esame di pratica prima di 1 anno
dalla 
revoca della patente precedente.

Dopo il nuovo esame scatteranno tutte le limitazioni previste per i
neopatentati:

    • per i primi 3 anni, velocità massima consentita in 
      autostrada di 100 km/h, su strade extraurbane principali
      di 90 km/h, e per chi ha la patente A, possibilità di 
      guidare solo motocicli di potenza fino a 25 kw o con 
      rapporto potenza/tara fino a 0,16 kw/kg (art. 117 
      C.d.S.)
    • per i primi 3 anni, raddoppio dei punti da sottrarre in 
      caso di infrazioni che prevedono decurtazione del 
      punteggio (art. 126-bis C.d.S.).

Per chi prende la patente A per le moto (conseguibile a 16 anni) e 
poi la B per le auto (conseguibile a 18 anni), l'anzianità si conta 
dalla data di rilascio della B; per chi prende la patente C (per 
camion) o la D (per bus), l'anzianità si conta sempre dal 
conseguimento della B. Per chi ha convertito la propria patente 
estera o militare, il conto si fa a partire dalla data di rilascio del 
documento originario.

Se un conducente non prenota l'esame di revisione entro 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento, l'ufficio provinciale del Dtt gli 
sospende la patente a tempo indeterminato (si può guidare finché 
il provvedimento di sospensione non viene notificato).
La notifica avviene attraverso le forze dell'ordine che si presentano
a casa dell'interessato anche per sottrargli la patente, che rimarrà 
nei loro uffici fino al superamento dell'esame.

Violazioni che comportano perdita di punteggio

Possibilità di ricorso

Il ricorso può essere presentato o al prefetto  o al giudice di pace 
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la 
violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di
notificazione.

Si può presentare il ricorso direttamente al Prefetto competente 
per territorio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o 
direttamente  o tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
all'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore (cioè
Polizia stradale, Polizia municipale ecc.) Il Prefetto ha a 
disposizione 120 giorni dal ricevimento degli atti per decidere (nel 
caso il ricorso invece sia ricevuto dal comando di Polizia, questo è 
tenuto a trasmetterlo alla Prefettura, debitamente istruito, entro 60
giorni). La relativa ordinanza dovrà essere notificata al ricorrente 
entro 150 giorni. In caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza del 
Prefetto dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare 
una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle 
spese. Tuttavia, in questo caso, l'ordinanza potrà essere impugnata
davanti al giudice di pace.

In alternativa si può presentare ricorso al giudice di pace. Il ricorso 
è inammissibile se è stato già presentato al prefetto. Se il ricorso 
viene accolto è praticamente inappellabile: l'unica chance è il 
ricorso in Cassazione. In caso di rigetto, il giudice non può irrogare
una sanzione pecuniaria al di sotto del minimo edittabile stabilito 
per la violazione contestata, né escludere l'applicazione delle 
sanzioni accessorie (es.: sospensione della patente) o la 
decurtazione dei punti dalla patente.


   

     n. visite dal 23/02/2006
 
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Aggiornato il: 07 ottobre 2008