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La patente a punti è stata istituita con D.L. n. 151/2003 del 30 Essa prevede l'assegnazione iniziale di 20 punti ad ogni patente e
I neopatentati (cioè chi ha preso la patente a partire dal 1
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I punti vengono decurtati solo dopo che l'infrazione sia stata
"definita" (art. 126-bis C.d.S.), cioè solo dopo che la multa è stata
pagata o dopo che il
prefetto o il giudice di pace hanno deciso
sull'eventuale ricorso. Inoltre i
punti non possono essere sottratti se
non si viene identificati come
trasgressori; quindi li si perde solo
se si viene fermati immediatamente ed
identificati o se si
comunica successivamente agli organi di polizia il nome del
conducente che ha commesso l'irregolarità (se non lo si comunica,
viene inflitta una multa da 357,00 euro).
Nell'ipotesi più "veloce" il punteggio viene decurtato 2-3 mesi
dopo
l'infrazione.
Per le infrazioni commesse dai passeggeri (casco, seggiolini,
cinture) i
punti vengono sottratti al conducente solo se il
passeggero è minorenne.
Ogni variazione di punteggio verrà comunicata direttamente
all'interessato
subito dopo la sua annotazione nell'Anagrafe
nazionale dei conducenti con una
normale lettera. Se la lettera non
arriva, le sottrazioni sono comunque valide,
poiché sul verbale
deve sempre essere annotata la perdita di punteggio.
L'iscrizione ai corsi di recupero può avvenire solo dopo aver
ricevuto
comunicazione da parte del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri (Dtt) della
decurtazione del punteggio dalla patente (non
nel caso di perdita totale dei 20
punti).
(Gli autisti di professione devono frequentare un corso specifico
che
permette di recuperare 9 punti)
Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione
ricevuta
dal Dtt e non è consentito frequentare due cicli di lezioni
contemporaneamente.
Gli automobilisti che si sono assentati per più di 4 ore devono
ripetere
l'intero corso per ottenere l'attestato di frequenza. Chi si
è assentato per
meno ore può recuperare le ore perse. La
frequenza viene annotata in un
apposito registro con firma in
entrata e in uscita del partecipante.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato in duplice copia.
Una
copia viene consegnata al partecipante al corso, l'altra
all'ufficio provinciale
del Dtt per l'aggiornamento dell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida
entro 3 giorni dalla fine del corso.
Ma nel caso in cui il Ced ricevesse, prima dell'attestato di
frequenza, la
comunicazione della perdita totale del punteggio
rimasto nella patente dopo la
violazione, il conducente dovrà
sottoporsi alla revisione della patente,
annullando così gli effetti
del corso frequentato.
Il programma del corso per il recupero dei 6 punti comprende le
seguenti
materie:
Nello svolgimento del corso l'insegnante potrà trattare i diversi
argomenti
con riferimento alla tipologia di violazioni che ha
comportato la perdita di
punteggio dei partecipanti al corso.
L'obbligo di rifare gli esami di teoria e di guida scatta solo dopo
che
l'ufficio provinciale del Dtt competente sul luogo di residenza
del conducente
ha espletato la procedura necessaria, che consiste
nel:
L'esame consiste in 2 prove: una di teoria (orale) e una di pratica
(20
minuti di guida).
Chi supera l'esame resta in possesso della sua patente,
riguadagnando i 20
punti della dotazione originaria.
L'esaminatore gli comunicherà subito il risultato e avrà la facoltà di
trattenere la patente già al termine dell'esame.
Se si rimette lo stesso al volante rischia gravi sanzioni: 2168,25 euro
di
multa e 3 mesi di fermo amministrativo del veicolo).
Per tornare a guidare l'interessato dovrà ripetere tutta la procedura
come
per ottenere la patente per la prime volta, ma non sarà
possibile sostenere
l'esame di pratica prima di 1 anno dalla
revoca della patente precedente.
Dopo il nuovo esame scatteranno tutte le limitazioni previste per i
neopatentati:
Per chi prende la patente A per le moto (conseguibile a 16 anni) e
poi la B
per le auto (conseguibile a 18 anni), l'anzianità si conta
dalla data di
rilascio della B; per chi prende la patente C (per
camion) o la D (per bus),
l'anzianità si conta sempre dal
conseguimento della B. Per chi ha convertito la
propria patente
estera o militare, il conto si fa a partire dalla data di
rilascio del
documento originario.
Se un conducente non prenota l'esame di revisione entro 30 giorni
dalla
notifica del provvedimento, l'ufficio provinciale del Dtt gli
sospende la
patente a tempo indeterminato (si può guidare finché
il provvedimento di
sospensione non viene notificato).
La notifica avviene attraverso le forze dell'ordine che si presentano
a casa
dell'interessato anche per sottrargli la patente, che rimarrà
nei loro uffici
fino al superamento dell'esame.
Violazioni che comportano perdita di punteggio
Il ricorso può essere presentato o al prefetto o al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la
violazione,
nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di
notificazione.
Si può presentare il ricorso direttamente al Prefetto competente
per
territorio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o
direttamente
o tramite raccomandata con avviso di ricevimento
all'ufficio o comando al quale
appartiene l'organo accertatore (cioè
Polizia stradale, Polizia municipale
ecc.) Il Prefetto ha a
disposizione 120 giorni dal ricevimento degli atti per
decidere (nel
caso il ricorso invece sia ricevuto dal comando di Polizia, questo
è
tenuto a trasmetterlo alla Prefettura, debitamente istruito, entro 60
giorni). La relativa ordinanza dovrà essere notificata al ricorrente
entro 150
giorni. In caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza del
Prefetto dovrà
necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare
una somma non inferiore al
doppio della cifra originaria, oltre alle
spese. Tuttavia, in questo caso,
l'ordinanza potrà essere impugnata
davanti al giudice di pace.
In alternativa si può presentare ricorso al giudice di pace. Il ricorso
è
inammissibile se è stato già presentato al prefetto. Se il ricorso
viene
accolto è praticamente inappellabile: l'unica chance è il
ricorso in
Cassazione. In caso di rigetto, il giudice non può irrogare
una sanzione
pecuniaria al di sotto del minimo edittabile stabilito
per la violazione
contestata, né escludere l'applicazione delle
sanzioni accessorie (es.:
sospensione della patente) o la
decurtazione dei punti dalla patente.
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