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  • D.L. 03/08/07 n. 117: disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
    (fonte:  Egaf)
 
L'art. 1 riguarda la guida senza patente: l'ammenda sarà da 2257 euro a 9032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è previsto l'arresto fino a 1 anno

L'art. 2 riguarda le limitazioni alla guida:
Per i motocicli (comma 1), l'autorizzazione a guidare moto di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, è subordinata al conseguimento della patente A da almeno 2 anni.
Il comma 3 riguarda il trasporto di minori: ci sarà il divieto di trasportare minori di 4 anni su veicoli a 2 ruote. La sanzione va da 148 a 594 euro.

L'art. 3 riguarda la velocità: ci sarà un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovranno essere ben visibili e preventivamente segnalate.
Verranno rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito: ad esempio, per chi supera i limiti di 40 km/h ma di non oltre i 60 km/h la sanzione sarà da 370 a 1458 euro con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi (con l'inibizione alla guida dalle 22 alle 7 per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente). Se nel corso di 2 anni ripete l'infrazione, la sospensione andrà da 8 a 18 mesi.
Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la sanzione sarà da 500 a 2000 euro, e la sospensione da 6 a 12 mesi, in caso di recidiva ci sarà la revoca della patente.

L'art. 3 bis riguarda il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento. La sanzione per la violazione dell'articolo va da 200 a 400 euro.


L'art. 4 riguarda l'uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida: si potranno usare apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché non richiedano l'uso delle mani (multe da 148 a 594 euro, in caso di recidiva sospensione da 1 a 3 mesi).

L'art. 5 riguarda la guida in stato di ebbrezza: tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l sanzione da 500 a 2000 euro, arresto fino a 1 mese, sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l sanzione da 800 a 3200 euro, arresto fino a 3 mesi, sospensione da 6 a 12 mesi. Tasso superiore a 1,5 g/l sanzione da 1500 a 6000 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione da 1 a 2 anni.
La revoca della patente è prevista per i conducenti titolari di patente professionale, o di patente B in caso di recidiva.
Le pene sono raddoppiate nel caso il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è soggetto alla sanzione da 2500 a 10000 euro, in caso di incidente da 3000 a 12000 euro.
in caso di più violazioni in in biennio, ci sarà la revoca della patente.
Chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1000 a 4000 euro, e l'arresto fino a 3 mesi, e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi (pene raddoppiate in caso di incidente).
La patente è revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa superiore a 3,5 t. o quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.

 
   
  • Obbligo del possesso della C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente)
 
La C.Q.C. è obbligatoria dal 10/09/2008 per i conducenti di autobus, e dal 10/09/2009 per i conducenti di autoveicoli per trasporto merci.
E' possibile richiederne il rilascio presentando solo una documentazione, senza obbligo di corsi ed esami, fino al 05/04/2010, per chi è titolare di patente C o di CAP KD rilasciati entro il 04/04/2007.
Le C.Q.C. rilasciate per documentazione saranno valide fino al 09/09/2013 per il trasporto di persone, e al 09/09/2014 per il trasporto di cose.
La C.Q.C. dovrà essere rinnovata ogni 5 anni, frequentando un corso di formazione periodica della durata di 35 ore.

Chi ha conseguito la patente C o CE o il CAP KD dopo il 05/04/2007 non potrà ottenere la C.Q.C per documentazione, ma dovrà seguire un corso e sostenere un esame.
Il corso sarà di 260 ore di teoria e di 20 ore di pratica.
 
 
   
  • Nuovi esami di teoria svolti al computer
 
Dal 14 giugno 2006 è iniziata anche a Varese la fase di sperimentazione del nuovo esame di teoria svolto al computer. Ad ogni candidato viene consegnata una card da inserire nel pc, seguendo le istruzioni sul monitor si accede alla scheda d'esame (tecnologia touch screen). A differenza del precedente metodo cartaceo, in questo caso è possibile apportare correzioni alle risposte già date. Per il resto, le schede sono uguali a prima, 10 domande con 3 risposte, e un massimo di 4 errori per poter essere promossi.  
   
  • Validità della ricevuta del permesso di soggiorno
    per cittadini extracomunitari
 
Per assolvere tutte le pratiche relative alla patente di guida, vale la ricevuta rilasciata al momento della presentazione dei documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno (non quella dell'appuntamento), sempre che la data di questa ricevuta non sia successiva ai 60 giorni dalla scadenza del permesso. Oltre questa data, bisogna invece aspettare il permesso di soggiorno rinnovato.

(da Egaf Sulla Strada Flash n. 35/2006)
Va applicata anche al rilascio delle carte di circolazione e delle patenti di guida la direttiva del Ministero dell'interno del 5 agosto 2006 relativa ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo. In particolare, la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.

 
   
  • Nuove targhe dei ciclomotori
 
I vecchi ciclomotori dotati del "contrassegno di identificazione" non devono per forza essere ritargati. La nuova targa può essere richiesta se si vuole trasportare un passeggero (solo in questo caso è permesso, se il ciclomotore è appositamente omologato e se il conducente è maggiorenne).
La nuova targa è personale, a differenza di quella dell'auto non segue il veicolo ed in caso di vendita può essere riutilizzata su un altro ciclomotore (con l'aggiornamento del certificato di circolazione). In caso di smarrimento o furto, va fatta denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore e va richiesto il duplicato al DTT.
 
   
L'obbligo del "patentino" per i maggiorenni scatta dal 1 ottobre 2005, senza l'obbligo di sostenere l'esame di teoria (che rimane obbligatorio per i minorenni).
Per richiedere il certificato occorre presentare attestazione di frequenza al corso di formazione tenuto dall'autoscuola.
Chi compie i 18 anni dal 1 ottobre in poi dovrà sostenere anche l'esame di teoria.
Dal 1 luglio sia i maggiorenni che i minorenni che presenteranno domanda per il conseguimento del certificato di idoneità dovranno allegare anche un certificato medico (come quello per le patenti A e B).
Per entrambi, dopo il 1 ottobre, chi viaggia senza certificato incorre in una multa di 516,00 euro e nel fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005 del gennaio 2005) ha dichiarato illegittimo l'articolo del Codice della Strada che 
prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente, i punti debbano essere tolti al proprietario del veicolo, a meno che questi non comunichi entro 30 giorni il nome di chi era al volante. Rimane l'obbligo per il proprietario di comunicare questi dati. Se non li comunica, o se comunica di non sapere chi fosse il guidatore, oltre alla multa per l'infrazione, dovrà pagare una somma aggiuntiva da € 357,00 a € 1433,00 (come già succedeva per le persone giuridiche).
Questo vale per chi non ha ancora ricevuto comunicazione della 
decurtazione dei punti, per chi  ha presentato ricorso di cui non si è ancora giunti alla conclusione, per chi deve ancora fare ricorso.
Rimane da chiarire se c'è differenza tra chi non comunica affatto chi era al volante, e chi dichiara di essere impossibilitato a ricordare chi fosse al volante (in questo secondo caso potrebbe non esserci nemmeno la multa aggiuntiva di € 357,00), e se questa decisione della Corte Costituzionale permetta di recuperare i punti persi a chi li ha già recuperati solo in parte e a chi non si è ancora iscritto ai corsi.
Col recepimento della direttiva europea 2000/56/CE, dal 1 ottobre 2004 chi ottiene la patente di categoria D non è più abilitato a condurre veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C. 
La patente di guida rilasciata entro il 30 settembre 2004 abilita a condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari ed estere, la cui richiesta sia stata presentata successivamente al 1 ottobre 2004.
Il titolare di patente comprendente le categorie C + E e D potrà 
condurre veicoli per la cui guida è richiesta la categoria  D + E.
Al contrario, il titolare di patente comprendente le categorie D + E (conseguita dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre veicoli per la cui guida è prevista la categoria C + E.

Dal 1 aprile 2004 (non più dal 1 gennaio) sarà obbligatorio indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di tipo omologato durante le operazioni di collocamento del segnale mobile di pericolo (triangolo) fuori dai centri abitati, di notte, quando siano inefficienti le luci posteriori, e in ogni caso di scarsa visibilità.
L'obbligo riguarda le persone che scendono da qualsiasi veicolo, 
tranne velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, e che 
circolano sulla carreggiata, sulle corsie di emergenza e sulle piazzole di sosta.
I giubbotti o le bretelle potranno essere gialli, arancio, o rossi, e dovranno avere delle strisce "ad alta visibilità" (in genere di colore grigio chiaro). Inoltre sarà necessaria l'etichetta con la scritta UNI EN 471, numero della norma che detta le disposizioni in materia. 
Ai trasgressori che non indosseranno gli indumenti sarà inflitta una multa di 33,60 euro, stessa sanzione prevista per chi non ha a bordo il triangolo mobile di pericolo.

I limiti di velocità rimangono invariati col nuovo decreto legge.
Però in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade (invece di 130 km/h) ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali (invece di 110 km/h).
Sulle autostrade a 3 corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità degli ultimi 5 anni.
Col nuovo decreto viene inoltre sottolineato l'obbligo di percorrere la corsia più libera a destra, quando una carreggiata è a 2 o più corsie per senso di marcia. La corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

Dal 30 giugno 2003 per qualsiasi veicolo a motore c'è l'obbligo di 
usare i proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati (non più 
solo sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali). Nei
centri abitati l'uso degli anabbaglianti rimane facoltativo.
L'uso improprio e scorretto dei fari abbaglianti comporta la perdita di 3 punti dalla patente.
Il mancato uso dei dispositivi di illuminazione comporta la perdita di 1 punto dalla patente.


 

     n. visite dal 23/02/2006
 
info@autoscuolaluraschi.com 
Aggiornato il: 07 ottobre 2008