le limitazioni per i neopatentati sono
rinviate al 01.07.2008 e sono ancora da definire.
D.L. 03/08/07 n. 117:
disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
(fonte: Egaf)
L'art. 1 riguarda la guida senza patente:
l'ammenda sarà da 2257 euro a 9032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel
biennio è previsto l'arresto fino a 1 anno
L'art. 2 riguarda le limitazioni alla guida:
Per i motocicli (comma 1), l'autorizzazione a guidare moto di potenza
superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, è
subordinata al conseguimento della patente A da almeno 2 anni.
Il comma 3 riguarda il trasporto di minori: ci sarà il divieto di
trasportare minori di 4 anni su veicoli a 2 ruote. La sanzione va da 148 a
594 euro.
L'art. 3 riguarda la velocità: ci sarà un incremento sia delle
sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà
possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto predeterminato. Le postazioni di controllo
sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovranno essere ben
visibili e preventivamente segnalate.
Verranno rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il
limite consentito: ad esempio, per chi supera i limiti di 40 km/h ma di
non oltre i 60 km/h la sanzione sarà da 370 a 1458 euro con la sospensione
della patente da 1 a 3 mesi (con l'inibizione alla guida dalle 22 alle 7
per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente). Se nel corso di 2 anni ripete l'infrazione,
la sospensione andrà da 8 a 18 mesi.
Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la sanzione sarà da 500 a 2000
euro, e la sospensione da 6 a 12 mesi, in caso di recidiva ci sarà la
revoca della patente.
L'art. 3 bis riguarda il divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento. La sanzione per la violazione dell'articolo
va da 200 a 400 euro.
L'art. 4 riguarda l'uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida:
si potranno usare apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché
non richiedano l'uso delle mani (multe da 148 a 594 euro, in caso di
recidiva sospensione da 1 a 3 mesi).
L'art. 5 riguarda la guida in stato di ebbrezza: tasso alcolemico
tra 0,5 e 0,8 g/l sanzione da 500 a 2000 euro, arresto fino a 1 mese,
sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l sanzione
da 800 a 3200 euro, arresto fino a 3 mesi, sospensione da 6 a 12 mesi.
Tasso superiore a 1,5 g/l sanzione da 1500 a 6000 euro, arresto fino a 6
mesi, sospensione da 1 a 2 anni.
La revoca della patente è prevista per i conducenti titolari di patente
professionale, o di patente B in caso di recidiva.
Le pene sono raddoppiate nel caso il conducente in stato di ebbrezza
provochi un incidente.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento, il conducente è soggetto alla sanzione da 2500 a 10000
euro, in caso di incidente da 3000 a 12000 euro.
in caso di più violazioni in in biennio, ci sarà la revoca della patente.
Chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da 1000 a 4000 euro, e
l'arresto fino a 3 mesi, e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi
(pene raddoppiate in caso di incidente).
La patente è revocata quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa superiore a 3,5 t. o quando il titolare
di patente B sia recidivo nel biennio.
Obbligo del possesso
della C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente)
La C.Q.C. è obbligatoria dal 10/09/2008 per i
conducenti di autobus, e dal 10/09/2009 per i conducenti di autoveicoli
per trasporto merci.
E' possibile richiederne il rilascio presentando solo una documentazione,
senza obbligo di corsi ed esami, fino al 05/04/2010, per chi è titolare di
patente C o di CAP KD rilasciati entro il 04/04/2007.
Le C.Q.C. rilasciate per documentazione saranno valide fino al 09/09/2013
per il trasporto di persone, e al 09/09/2014 per il trasporto di cose.
La C.Q.C. dovrà essere rinnovata ogni 5 anni, frequentando un corso di
formazione periodica della durata di 35 ore.
Chi ha conseguito la patente C o CE o il CAP KD dopo il 05/04/2007 non
potrà ottenere la C.Q.C per documentazione, ma dovrà seguire un corso e
sostenere un esame.
Il corso sarà di 260 ore di teoria e di 20 ore di pratica.
Nuovi esami di teoria svolti
al computer
Dal 14 giugno 2006 è iniziata anche a Varese
la fase di sperimentazione del nuovo esame di teoria svolto al computer.
Ad ogni candidato viene consegnata una card da inserire nel pc, seguendo
le istruzioni sul monitor si accede alla scheda d'esame (tecnologia touch
screen). A differenza del precedente metodo cartaceo, in questo caso è
possibile apportare correzioni alle risposte già date. Per il resto,
le schede sono uguali a prima, 10 domande con
3 risposte, e un massimo di 4 errori per poter essere promossi.
Validità della ricevuta del
permesso di soggiorno
per cittadini extracomunitari
Per assolvere tutte
le pratiche relative alla patente di guida, vale la ricevuta rilasciata al
momento della presentazione dei documenti per il rinnovo del permesso di
soggiorno (non quella dell'appuntamento), sempre che la data di questa
ricevuta non sia successiva ai 60 giorni dalla scadenza del permesso.
Oltre questa data, bisogna invece aspettare il permesso di soggiorno
rinnovato.
(da Egaf Sulla
Strada Flash n. 35/2006)
Va applicata anche al rilascio delle carte di circolazione e delle patenti
di guida la direttiva del Ministero dell'interno del 5 agosto 2006
relativa ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso
di rinnovo. In particolare, la ricevuta attestante la presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al
fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia
pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa,
patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori,
ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di
patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di
abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione,
certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.
Nuove targhe dei ciclomotori
I vecchi ciclomotori dotati del "contrassegno
di identificazione" non devono per forza essere ritargati. La nuova targa
può essere richiesta se si vuole trasportare un passeggero (solo in questo
caso è permesso, se il ciclomotore è appositamente omologato e se il
conducente è maggiorenne).
La nuova targa è personale, a differenza di quella dell'auto non segue il
veicolo ed in caso di vendita può essere riutilizzata su un altro
ciclomotore (con l'aggiornamento del certificato di circolazione). In caso
di smarrimento o furto, va fatta denuncia agli organi di Polizia entro 48
ore e va richiesto il duplicato al DTT.
E’ previsto il fermo programmato dei mezzi più
inquinanti (autoveicoli benzina e diesel Euro 0 e diesel Euro 1,
ciclomotori e moto a due tempi Euro 0) dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile
2008, dal lunedì al venerdì (escluse anche le giornate festive
infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.
L'obbligo del "patentino" per i
maggiorenni scatta dal 1 ottobre 2005, senza l'obbligo di sostenere
l'esame di teoria (che rimane obbligatorio per i
minorenni).
Per richiedere il certificato occorre presentare attestazione di
frequenza al corso di formazione tenuto dall'autoscuola.
Chi compie i 18 anni dal 1 ottobre in poi dovrà sostenere anche l'esame
di teoria.
Dal 1 luglio sia i maggiorenni che i minorenni che presenteranno
domanda per il conseguimento del certificato di idoneità dovranno
allegare anche un certificato medico (come quello per le patenti A e B).
Per entrambi, dopo il 1 ottobre, chi viaggia senza certificato incorre
in una multa di 516,00 euro e nel fermo amministrativo del veicolo per
60 giorni.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005 del gennaio 2005) ha dichiarato
illegittimo l'articolo del Codice della Strada che
prevede che, in caso di
mancata identificazione del conducente, i punti debbano essere tolti al
proprietario del veicolo, a meno che questi non comunichi entro 30 giorni il
nome di chi era al volante. Rimane l'obbligo per il proprietario di comunicare questi dati. Se non li
comunica, o se comunica di non sapere chi fosse il guidatore, oltre alla multa
per l'infrazione, dovrà pagare una somma aggiuntiva da € 357,00 a € 1433,00
(come già succedeva per le persone giuridiche).
Questo vale per chi non ha ancora ricevuto comunicazione della
decurtazione dei
punti, per chi ha presentato ricorso di cui non si è ancora giunti alla
conclusione, per chi deve ancora fare ricorso.
Rimane da chiarire se c'è differenza tra chi non comunica affatto chi era al
volante, e chi dichiara di essere impossibilitato a ricordare chi fosse al
volante (in questo secondo caso potrebbe non esserci nemmeno la multa aggiuntiva
di € 357,00), e se questa decisione della Corte Costituzionale permetta di
recuperare i punti persi a chi li ha già recuperati solo in parte e a chi non
si è ancora iscritto ai corsi.
Col recepimento della direttiva europea 2000/56/CE, dal 1 ottobre 2004 chi
ottiene la patente di categoria D non è più abilitato a condurre veicoli per
la cui guida è richiesta la categoria C.
La patente di guida rilasciata entro il 30 settembre 2004 abilita a condurre
anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti
militari ed estere, la cui richiesta sia stata presentata successivamente al 1
ottobre 2004.
Il titolare di patente comprendente le categorie C + E e D potrà
condurre
veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D + E.
Al contrario, il titolare di patente comprendente le categorie D + E (conseguita
dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre veicoli per la cui guida è
prevista la categoria C + E.
Dal 1 aprile 2004 (non più dal 1 gennaio) sarà obbligatorio indossare un giubbotto o delle bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità di tipo omologato durante le operazioni di
collocamento del segnale mobile di pericolo (triangolo) fuori dai centri
abitati, di notte, quando siano inefficienti le luci posteriori, e in ogni caso
di scarsa visibilità.
L'obbligo riguarda le persone che scendono da qualsiasi
veicolo,
tranne velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, e che
circolano
sulla carreggiata, sulle corsie di emergenza e sulle piazzole di sosta.
I giubbotti o le bretelle potranno essere gialli, arancio, o rossi, e dovranno
avere delle strisce "ad alta visibilità" (in genere di colore grigio
chiaro). Inoltre sarà necessaria l'etichetta con la scritta UNI EN 471, numero
della norma che detta le disposizioni in materia.
Ai trasgressori che non indosseranno gli indumenti sarà inflitta una multa di
33,60 euro, stessa sanzione prevista per chi non ha a bordo il triangolo mobile
di pericolo.
I limiti di velocità rimangono invariati col nuovo decreto legge.
Però in
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima
non può superare i 110 km/h per le autostrade
(invece di 130 km/h) ed i 90 km/h
per le strade extraurbane principali (invece di 110 km/h).
Sulle autostrade a 3 corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo
di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che
lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti
ed i dati di incidentalità degli ultimi 5 anni.
Col nuovo decreto viene inoltre sottolineato l'obbligo di percorrere la
corsia più libera a destra, quando una carreggiata è a 2 o più corsie per
senso di marcia. La corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
Dal 30 giugno 2003 per qualsiasi veicolo a motore c'è l'obbligo di
usare i proiettori
anabbaglianti fuori dai centri abitati (non più
solo sulle autostrade o
sulle strade extraurbane principali). Nei
centri abitati l'uso degli
anabbaglianti rimane facoltativo.
L'uso improprio e scorretto dei fari abbaglianti comporta la perdita di 3 punti
dalla patente.
Il mancato uso dei dispositivi di illuminazione comporta la perdita di 1 punto
dalla patente.