|
| |
|
|
|
|
|
|
RINNOVO PATENTE
PIU’ DI 77 ANNI: visita medica anche in autoscuola, scadrà il giorno che compie 80 anni (quindi non vale più 3 anni ma meno). In alternativa, può prenotare visita alla commissione medica di Varese, varrà per 3 anni (al massimo fino a 82 anni). PIU’ DI 80 ANNI: visita medica solo in commissione a Varese, varrà per 2 anni. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L'art. 1 riguarda la guida senza patente:
l'ammenda sarà da 2257 euro a 9032 euro. Nell'ipotesi di recidiva nel
biennio è previsto l'arresto fino a 1 anno L'art. 2 riguarda le limitazioni alla guida: Per i motocicli (comma 1), l'autorizzazione a guidare moto di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg, è subordinata al conseguimento della patente A da almeno 2 anni. Il comma 3 riguarda il trasporto di minori: ci sarà il divieto di trasportare minori di 4 anni su veicoli a 2 ruote. La sanzione va da 148 a 594 euro. L'art. 3 riguarda la velocità: ci sarà un incremento sia delle
sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà
possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto predeterminato. Le postazioni di controllo
sulla rete stradale per il rilevamento della velocità dovranno essere ben
visibili e preventivamente segnalate.
|
|
|
|
| La C.Q.C. è obbligatoria dal 10/09/2008 per i
conducenti di autobus, e dal 10/09/2009 per i conducenti di autoveicoli
per trasporto merci. E' possibile richiederne il rilascio presentando solo una documentazione, senza obbligo di corsi ed esami, per chi è titolare di patente C o di CAP KD rilasciati entro il 04/04/2007, fino al 09/09/2013 per il trasporto di persone, e al 09/09/2014 per il trasporto di cose. La C.Q.C. dovrà essere rinnovata ogni 5 anni, frequentando un corso di formazione periodica della durata di 35 ore. Chi ha conseguito la patente C o CE o il CAP KD dopo il 05/04/2007 non potrà ottenere la C.Q.C per documentazione, ma dovrà seguire un corso e sostenere un esame. Il corso sarà di 260 ore di teoria e di 20 ore di pratica. |
|
|
|
| Dal 14 giugno 2006 è iniziata anche a Varese la fase di sperimentazione del nuovo esame di teoria svolto al computer. Ad ogni candidato viene consegnata una card da inserire nel pc, seguendo le istruzioni sul monitor si accede alla scheda d'esame (tecnologia touch screen). A differenza del precedente metodo cartaceo, in questo caso è possibile apportare correzioni alle risposte già date. Per il resto, le schede sono uguali a prima, 10 domande con 3 risposte, e un massimo di 4 errori per poter essere promossi. | |
|
|
| Per assolvere tutte
le pratiche relative alla patente di guida, vale la ricevuta rilasciata al
momento della presentazione dei documenti per il rinnovo del permesso di
soggiorno (non quella dell'appuntamento), sempre che la data di questa
ricevuta non sia successiva ai 60 giorni dalla scadenza del permesso.
Oltre questa data, bisogna invece aspettare il permesso di soggiorno
rinnovato. (da Egaf Sulla
Strada Flash n. 35/2006) |
|
|
|
| I vecchi ciclomotori dotati del "contrassegno
di identificazione" non devono per forza essere ritargati. La nuova targa
può essere richiesta se si vuole trasportare un passeggero (solo in questo
caso è permesso, se il ciclomotore è appositamente omologato e se il
conducente è maggiorenne). La nuova targa è personale, a differenza di quella dell'auto non segue il veicolo ed in caso di vendita può essere riutilizzata su un altro ciclomotore (con l'aggiornamento del certificato di circolazione). In caso di smarrimento o furto, va fatta denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore e va richiesto il duplicato al DTT. |
|
|
|
| L'obbligo del "patentino" per i
maggiorenni scatta dal 1 ottobre 2005, senza l'obbligo di sostenere
l'esame di teoria (che rimane obbligatorio per i
minorenni). Per richiedere il certificato occorre presentare attestazione di frequenza al corso di formazione tenuto dall'autoscuola. Chi compie i 18 anni dal 1 ottobre in poi dovrà sostenere anche l'esame di teoria. Dal 1 luglio sia i maggiorenni che i minorenni che presenteranno domanda per il conseguimento del certificato di idoneità dovranno allegare anche un certificato medico (come quello per le patenti A e B). Per entrambi, dopo il 1 ottobre, chi viaggia senza certificato incorre in una multa di 516,00 euro e nel fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. |
|
| La Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005 del gennaio 2005) ha dichiarato
illegittimo l'articolo del Codice della Strada che prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente, i punti debbano essere tolti al proprietario del veicolo, a meno che questi non comunichi entro 30 giorni il nome di chi era al volante. Rimane l'obbligo per il proprietario di comunicare questi dati. Se non li comunica, o se comunica di non sapere chi fosse il guidatore, oltre alla multa per l'infrazione, dovrà pagare una somma aggiuntiva da € 357,00 a € 1433,00 (come già succedeva per le persone giuridiche). Questo vale per chi non ha ancora ricevuto comunicazione della decurtazione dei punti, per chi ha presentato ricorso di cui non si è ancora giunti alla conclusione, per chi deve ancora fare ricorso. Rimane da chiarire se c'è differenza tra chi non comunica affatto chi era al volante, e chi dichiara di essere impossibilitato a ricordare chi fosse al volante (in questo secondo caso potrebbe non esserci nemmeno la multa aggiuntiva di € 357,00), e se questa decisione della Corte Costituzionale permetta di recuperare i punti persi a chi li ha già recuperati solo in parte e a chi non si è ancora iscritto ai corsi. |
|
| Col recepimento della direttiva europea 2000/56/CE, dal 1 ottobre 2004 chi
ottiene la patente di categoria D non è più abilitato a condurre veicoli per
la cui guida è richiesta la categoria C. La patente di guida rilasciata entro il 30 settembre 2004 abilita a condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C. Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari ed estere, la cui richiesta sia stata presentata successivamente al 1 ottobre 2004. Il titolare di patente comprendente le categorie C + E e D potrà condurre veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D + E. Al contrario, il titolare di patente comprendente le categorie D + E (conseguita dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre veicoli per la cui guida è prevista la categoria C + E. |
|
|
Dal 1 aprile 2004 (non più dal 1 gennaio) sarà obbligatorio indossare un giubbotto o delle bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità di tipo omologato durante le operazioni di
collocamento del segnale mobile di pericolo (triangolo) fuori dai centri
abitati, di notte, quando siano inefficienti le luci posteriori, e in ogni caso
di scarsa visibilità. |
|
|
I limiti di velocità rimangono invariati col nuovo decreto legge. |
|
|
Dal 30 giugno 2003 per qualsiasi veicolo a motore c'è l'obbligo di |
|
| n. visite dal 23/02/2006 |
info@autoscuolaluraschi.com
|