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Documenti occorrenti per il rilascio del foglio rosa:
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Da alcuni anni la patente rilasciata ai neopatentati è formato
"card".
Si tratta di una specie di tesserino recante tutte le
informazioni
necessarie secondo un modello europeo. Ogni numero indicato
corrisponde ad una informazione:
Al compimento dei 18 anni l'autoscuola prenota il tuo foglio rosa
tramite il
collegamento diretto allo sportello telematico della
Motorizzazione.
Il foglio rosa ha validità di 6 mesi.
Entro i 6 mesi (scadenza non prorogabile per alcun motivo)
bisogna
sostenere sia l'esame di teoria che l'esame di guida, ricordando che
tra
un esame sostenuto con esito sfavorevole ed il successivo deve
passare almeno 1
mese, e che nei 6 mesi c'è la possibilità di
svolgere al massimo 3 prove,
cioè, se si è respinti una volta in
teoria si può ripetere l'esame solo
un'altra volta e poi essere
promossi in guida, oppure se si è promossi subito
in teoria si hanno
poi due possibilità per l'esame di guida.
Se non si riuscisse a superare l'esame di guida entro i 6 mesi, si può
riportare l'esito positivo dell'esame di teoria su un secondo foglio
rosa, ma
solo se il nuovo documento viene rilasciato entro 2 mesi
dalla scadenza del
precedente e solo per una volta (cioè solo per
altri 6 mesi).
Con il foglio rosa è già possibile esercitarsi in guida o con
l'istruttore
o con una persona che abbia la patente B da almeno 10
anni, o una patente di
categoria superiore. Il foglio rosa deve
sempre essere accompagnato da un
documento d'identità valido.
Se si guida a casa con la propria autovettura con il foglio rosa, è
obbligatorio esporre il contrassegno recante la lettera P in modo
che sia
visibile ma che non limiti la visibilità del conducente: nella
parte anteriore
del veicolo il contrassegno deve avere le
dimensioni di 150 x 120 mm., con una P
di 120 x 90 mm., il
contrassegno posteriore di 300 x 300 mm., con una P di 200 x
180
mm.
Dalla data del foglio rosa deve passare almeno un mese e un giorno
per poter
sostenere l'esame di teoria.
Una volta superato l'esame di teoria è possibile prenotarsi per
l'esame di
guida.
L'esame di teoria consiste nella compilazione di una scheda
formata da 10
domande, ognuna delle quali ha 3 possibili risposte,
che possono essere: tutte e
3 vere, tutte e 3 false, una vera e 2
false, una falsa e 2 vere.
La prova si intende superata se il numero degli errori è al massimo
di 4. Il
quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Il tempo a disposizione è di 30 minuti.
Da giugno 2006 l'esame viene svolto al computer.
L'esame di
guida consiste in una guida di circa 20 minuti per le vie
di Saronno e dintorni,
con prove di parcheggio, inversione di
marcia, manovre varie.
La valutazione dell'esaminatore deve vertere sull'abilità dimostrata
dal
candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla
padronanza di cui
il candidato deve dar prova inserendosi nella
circolazione con perfetta
sicurezza.
Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che
pregiudichino la sicurezza
immediata del veicolo, dei suoi
passeggeri, o degli altri utenti della strada,
comportano l'esito
negativo della prova. L'esaminatore è tuttavia libero di
decidere
se convenga o meno condurre a termine la prova (ciò vuol dire che
l'esame può anche durare pochi minuti nel caso appena partiti
venga commessa
un'infrazione).
La valutazione riguarda:
- destrezza sui comandi: azione sul volante, sul cambio, uso della
frizione, spunto in salita, manovre di parcheggio, azionamento dei
comandi
- inserimento nell'ambiente strada: svolta a destra e sinistra,
attraversamento incroci, mano da tenere, rispetto segnaletica
orizzontale e
verticale, transito in rotatorie, transito in sensi unici,
strade pluricorsie,
inversione ad U
- inserimento nella circolazione: sorpasso, rispetto delle
precedenze,
distanza di sicurezza, velocità adeguata, corretta
postura nell'osservazione,
tempestività nell'osservazione
- percezione del pericolo: valutazione del pericolo in relazione al
comportamento degli altri utenti della strada.
Se l'esito
dell'esame di guida è positivo, viene rilasciata
immediatamente la patente, che
ti consente di guidare:
Ricordo inoltre che la patente di categoria B ha validità di 10 anni
fino al
compimento del 50° anno di età, di 5 anni tra i 50 e i 70 anni,
di 3 anni
oltre i 70 anni.
Quando ti iscrivi all'autoscuola viene prenotato il foglio rosa tramite
il
collegamento telematico all'ufficio della Motorizzazione. Il foglio
rosa deve
essere sempre accompagnato da un documento d'identità.
Se hai 16 anni, puoi
conseguire la patente A1 effettuando l'esame
di guida con la moto dell'autoscuola, e
poi potrai guidare moto di
cilindrata non superiore a 125 cc, e di potenza non superiore a 11
kw.
Le
patenti A1 rilasciate dal 1 ottobre 1999 non potranno mai §
trasformarsi
automaticamente in patenti A. Per poter
guidare moto
di cilindrata superiore dovrai sostenere un nuovo esame:
Le patenti A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 si trasformano
automaticamente in patenti A con limitazione (fino a 25 kw) al
compimento del
18° anno di età, e in patenti A senza limitazioni al
20° anno di età.
Se hai più di 21 anni, puoi conseguire la patente A
senza
limitazioni, che ti consente di guidare moto di qualunque cilindrata.
Puoi
sostenere l'esame o con la moto dell'autoscuola o con la tua
moto purché superi
la potenza di 35 kw.
Se hai tra i 18 e i 21 anni, puoi conseguire la patente A
limitata,
con la moto dell'autoscuola, e per 2 anni potrai guidare solo moto di
cilindrata non superiore a
25 kw. Dopo 2 anni diventa
automaticamente un patente A senza limitazioni.
Se hai già la patente A e vuoi fare la B, o viceversa, i documenti da
presentare sono gli stessi per il rilascio del foglio rosa. Dopo un
mese e un
giorno puoi fare solo l'esame di guida, non devi ripetere
l'esame di teoria.
Per i minorenni: carta d'identità e codice fiscale del candidato
(oltre
alla carta di identità e alla firma di un genitore o tutore), e
certificato medico.
Chi ha frequentato il corso a scuola e vuole sostenere l'esame presso
l'autoscuola dovrà portare l'attestazione del versamento effettuato
e
l'attestato di frequenza al corso.
Per i maggiorenni: carta d'identità e codice fiscale, certificato
medico,
attestato di frequenza al corso.
Per effettuare il rinnovo della patente occorre semplicemente
recarsi
dall'ufficiale sanitario, il quale rilascia un certificato medico
(è possibile ottenere il certificato medico direttamente nella sede
dell'autoscuola). Provvede poi
a trasmettere i dati alla Motorizzazione
di Roma, la quale ti invierà a casa
un'etichetta adesiva da applicare alla
patente.
N. telefonico per informazioni
in caso di ritardo nell'arrivo
dell'etichetta: 800232323
In Italia, si può guidare con
tale certificato medico anche se la
patente è scaduta.
Se ti rechi
all'estero, dovrai provvedere alla visita medica con
anticipo rispetto alla
scadenza, in modo che ti possa arrivare a casa
l'etichetta prima della scadenza
della patente.
Chi circola con la patente scaduta (senza il
certificato medico)
incorre in una sanzione da 137,55 a 550,20 euro, nel ritiro
della
patente stessa e nel fermo del veicolo per due mesi.
Il duplicato patente per smarrimento o furto viene fatto
direttamente dai
Carabinieri al momento della denuncia. I
Carabinieri rilasciano un permesso
provvisorio di guida, in attesa
che da Roma arrivi la nuova patente. Ci sono
però dei casi in cui
questo non può avvenire (es.: se la patente non è in
memoria al
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione), allora interviene
l'autoscuola.
(conversione obbligatoria dopo 1 anno di residenza in Italia. Chi
guida in
Italia con patente estera scaduta dopo aver conseguito la
residenza da più di
un anno è considerato privo di patente. Se la
residenza è stata acquisita da meno di un anno ma la patente estera
è scaduta
si applica la sanzione prevista per guida con patente
scaduta. Se si risiede in Italia da più di un anno ma la patente estera
è
ancora valida, si considera come guida con patente scaduta.)
Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di
guida che
possono essere convertite
(aggiornato al 29.03.2005)
Per i 10 Stati (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria) che dal
1
maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea, è
consentita la
circolazione in altri stati europei senza obbligo di
convertire la patente,
anche in caso di acquisizione di residenza.
In caso comunque di conversione, per alcuni Stati (Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Romania) può essere
richiesta un'attestazione di
autenticità e/o una traduzione della
patente.
| Algeria | Irlanda | Repubblica Ceca |
| Argentina | Islanda | Repubblica di Corea |
| Austria | Lettonia | Romania |
| Belgio | Libano | San Marino |
| Bulgaria | Liechtenstein | Repubblica Slovacca |
| Cipro | Lituania | Slovenia |
| Croazia | Lussemburgo | Spagna |
| Danimarca | Macedonia | |
| Estonia | Malta | Svezia |
| Filippine | Marocco | Svizzera |
| Finlandia | Moldova | Taiwan |
| Francia | Norvegia | Tunisia |
| Germania | Paesi Bassi | Turchia |
| Giappone | Polonia | Ungheria |
| Gran Bretagna | Portogallo | |
| Grecia | Principato di Monaco |
| n. visite dal 23/02/2006 |
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