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 documenti e modalità esami

 

Documenti occorrenti per il rilascio del foglio rosa:

  • fotocopia carta d'identità e codice fiscale
  • 2 foto tessera
  • certificato medico in bollo e con foto rilasciato 
    dall'ufficiale sanitario (è possibile ottenere il certificato medico direttamente nella 
    sede dell'autoscuola
    )
  • (per gli stranieri) fotocopia del permesso di soggiorno

Patente formato "card"

Da alcuni anni la patente rilasciata ai neopatentati è formato "card".
Si tratta di una specie di tesserino recante tutte le informazioni 
necessarie secondo un modello europeo. Ogni numero indicato 
corrisponde ad una informazione:

  • 1: cognome
  • 2: nome
  • 3: data e luogo di nascita
  • 4a: data di rilascio
  • 4b: data di scadenza
  • 4c: rilasciata da...
  • 5: numero di patente
  • 7: firma
  • 8: indirizzo
  • 9: categoria
  • 10: data di rilascio della categoria
  • 11: data di scadenza della categoria
  • 12: eventuali restrizioni

Conseguimento Patente B

chi si iscrive per conseguire la patente dal 11 novembre 2010 ha 6 mesi di tempo per sostenere l'esame di teoria. solo dopo aver superato questo esame , otterrà il foglio rosa per potersi esercitare alla guida e avrà 6 mesi di tempo per sostenere l'esame di guida.

Con il foglio rosa è già possibile esercitarsi in guida o con 
l'istruttore o con una persona che abbia la patente B da almeno 10 
anni, o una patente di categoria superiore. Il foglio rosa deve 
sempre essere accompagnato da un documento d'identità valido.

Se si guida a casa con la propria autovettura con il foglio rosa, è 
obbligatorio esporre il contrassegno recante la lettera P in modo 
che sia visibile ma che non limiti la visibilità del conducente: nella
parte anteriore del veicolo il contrassegno deve avere le 
dimensioni di 150 x 120 mm., con una P di 120 x 90 mm., il 
contrassegno posteriore di 300 x 300 mm., con una P di 200 x 180 
mm.

L'esame di teoria consiste nella compilazione di una scheda 
formata da 40 domande.
La prova si intende superata se il numero degli errori è al massimo
di 4. Il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Il tempo a disposizione è di 30 minuti.
Da giugno 2006 l'esame viene svolto al computer.

L'esame di guida consiste in una guida di circa 20 minuti per le vie
di Saronno e dintorni, con prove di parcheggio, inversione di 
marcia, manovre varie.
La valutazione dell'esaminatore deve vertere sull'abilità dimostrata
dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla 
padronanza di cui il candidato deve dar prova inserendosi nella 
circolazione con perfetta sicurezza.
Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che 
pregiudichino la sicurezza immediata del veicolo, dei suoi
passeggeri, o degli altri utenti della strada, comportano l'esito 
negativo della prova. L'esaminatore è tuttavia libero di decidere 
se convenga o meno condurre a termine la prova (ciò vuol dire che
l'esame può anche durare pochi minuti nel caso appena partiti 
venga commessa un'infrazione).
La valutazione riguarda:
- destrezza sui comandi: azione sul volante, sul cambio, uso della 
frizione, spunto in salita, manovre di parcheggio, azionamento dei
comandi
- inserimento nell'ambiente strada: svolta a destra e sinistra, 
attraversamento incroci, mano da tenere, rispetto segnaletica 
orizzontale e verticale, transito in rotatorie, transito in sensi unici, 
strade pluricorsie, inversione ad U
- inserimento nella circolazione: sorpasso, rispetto delle 
precedenze, distanza di sicurezza, velocità adeguata, corretta
postura nell'osservazione, tempestività nell'osservazione
- percezione del pericolo: valutazione del pericolo in relazione al 
comportamento degli altri utenti della strada.

Se l'esito dell'esame di guida è positivo, viene rilasciata 
immediatamente la patente, che ti consente di guidare:

  • autoveicoli di massa a pieno carico non superiore a 3,5 
    tonnellate, e con al massimo 9 persone a bordo 
    compreso il conducente. A tali autoveicoli è consentito 
    agganciare un rimorchio leggero (inferiore a 750 kg.), 
    oppure un rimorchio pesante purché il peso a pieno 
    carico del rimorchio non superi il peso a vuoto della 
    motrice e purché il peso totale di rimorchio e motrice 
    non superi le 3,5 tonnellate.
  • motoveicoli, escluso i motocicli. Solo in Italia, è 
    possibile guidare motocicli di cilindrata non superiore a 
    125 e di potenza non superiore a 11 kw.
  • macchine agricole e macchine operatrici non
    eccezionali

 

Conseguimento Patente A

Quando ti iscrivi all'autoscuola viene prenotato il foglio rosa tramite
il collegamento telematico all'ufficio della Motorizzazione. Il foglio 
rosa deve essere sempre accompagnato da un documento d'identità.

Se hai 16 anni, puoi conseguire la patente A1 effettuando l'esame 
di guida con la moto dell'autoscuola, e poi potrai guidare moto di 
cilindrata non superiore a 125 cc, e di potenza non superiore a 11 
kw.

Le patenti A1 rilasciate dal 1 ottobre 1999 non potranno mai §
trasformarsi automaticamente in patenti A. Per poter guidare moto 
di cilindrata superiore dovrai sostenere un nuovo esame:

  • o a 18 anni con una moto di potenza inferiore a 35 kw, 
    ottenendo la patente A limitata, e avendo per 2 anni la
    limitazione fino a 25 kw, patente che poi passerà 
    automaticamente ad A senza limitazioni dopo altri 2 
    anni
  • o a 21 anni con una moto di almeno 35 kw di potenza, 
    ottenendo la patente A senza limitazioni.

 Le patenti A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 si trasformano 
automaticamente in patenti A con limitazione (fino a 25 kw) al 
compimento del 18° anno di età, e in patenti A senza limitazioni al 
20° anno di età. 

Se hai più di 21 anni, puoi conseguire la patente A senza
limitazioni, che ti consente di guidare moto di qualunque cilindrata.
Puoi sostenere l'esame o con la moto dell'autoscuola o con la tua
moto purché superi la potenza di 35 kw.

Se hai tra i 18 e i 21 anni, puoi conseguire la patente A limitata, 
con la moto dell'autoscuola, e per 2 anni potrai guidare solo moto di
cilindrata non superiore a 25 kw. Dopo 2 anni diventa 
automaticamente un patente A senza limitazioni.

Estensione patente

Se hai già la patente A e vuoi fare la B, o viceversa, i documenti da
presentare sono gli stessi per il rilascio del foglio rosa. Dopo un 
mese e un giorno puoi fare solo l'esame di guida, non devi ripetere
l'esame di teoria.

Certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori 

Per i minorenni: carta d'identità e codice fiscale del candidato
(oltre alla carta di identità e alla firma di un genitore o tutore), e 
certificato medico.
Chi ha frequentato il corso a scuola e vuole sostenere l'esame presso
l'autoscuola dovrà portare l'attestazione del versamento effettuato 
e l'attestato di frequenza al corso.
Per i maggiorenni: carta d'identità e codice fiscale, certificato medico,
attestato di frequenza al corso.

Rinnovo patente

Per effettuare il rinnovo della patente occorre semplicemente 
recarsi dall'ufficiale sanitario, il quale rilascia un certificato medico
(è possibile ottenere il certificato medico direttamente nella sede dell'autoscuola). Provvede poi a trasmettere i dati alla Motorizzazione
di Roma, la quale ti invierà a casa un'etichetta adesiva da applicare alla 
patente.

N. telefonico per informazioni in caso di ritardo nell'arrivo 
dell'etichetta:  800232323

In Italia, si può guidare con tale certificato medico anche se la 
patente è scaduta.
Se ti rechi all'estero, dovrai provvedere alla visita medica con 
anticipo rispetto alla scadenza, in modo che ti possa arrivare a casa 
l'etichetta prima della scadenza della patente.
Chi circola con la patente scaduta (senza il certificato medico) 
incorre in una sanzione da 137,55 a 550,20 euro, nel ritiro della 
patente stessa e nel fermo del veicolo per due mesi.

 

RINNOVO PATENTE

PIU’ DI 77 ANNI: visita medica anche in autoscuola, scadrà il giorno che compie 80 anni (quindi non vale più 3 anni ma meno).

In alternativa, può prenotare visita alla commissione medica di Varese, varrà per 3 anni (al massimo fino a 82 anni).

PIU’ DI 80 ANNI: visita medica solo in commissione a Varese, varrà per 2 anni.

 

PERMESSO PROVVISORIO DI CIRCOLAZIONE

La visita alla commissione di Varese DEVE ESSERE PRENOTATA PRIMA della scadenza della patente.

Da quando scade al giorno della visita è possibile ottenere un permesso provvisorio dalla Motorizzazione portando questi documenti:

  • fotocopia carta d’identità e codice fiscale
  • fotocopia patente
  • fotocopia prenotazione visita in commissione
  • marca da bollo da 14,62

Duplicato patente

Il duplicato patente per smarrimento o furto viene fatto 
direttamente dai Carabinieri al momento della denuncia. I 
Carabinieri rilasciano un permesso provvisorio di guida, in attesa 
che da Roma arrivi la nuova patente. Ci sono però dei casi in cui 
questo non può avvenire (es.: se la patente non è in memoria al 
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione), allora interviene 
l'autoscuola.

  • documenti occorrenti per duplicato per smarrimento/
    furto: 

    • denuncia originale di smarrimento o furto della 
      patente ai Carabinieri e permesso provvisorio da 
      loro rilasciato
    • certificato medico in bollo e con foto solo se la 
      patente non è stata rilasciata o confermata dalla
      M.C.T.C. (è possibile ottenere il certificato medico direttamente nella sede dell'autoscuola)
    • fotocopia carta d'identità e codice fiscale
    • 2 fotografie (più 1 autenticata solo se non c'è il 
      certificato medico con foto)

     

  • documenti occorrenti per duplicato per 
    deterioramento

    • fotocopia carta d'identità
    • certificato medico in bollo e con foto solo se non
      si legge la scadenza della patente o se non è stata 
      rilasciata o confermata dalla M.C.T.C. (è possibile 
      ottenere il certificato medico direttamente nella 
      sede dell'autoscuola
      )
    • 2 fotografie (più 1 autenticata solo se non c'è il 
      certificato medico)
    • patente posseduta

     

  • documenti occorrenti per duplicato per 
    riclassificazione

    • fotocopia carta d'identità e codice fiscale
    • certificato medico in bollo e con foto solo se non 
      si legge la scadenza della patente o se non è stata 
      rilasciata o confermata dalla M.C.T.C. (è possibile 
      ottenere il certificato medico 
      direttamente nella sede dell'autoscuola
      )
    • 2 fotografie (più 1 autenticata solo se non c'è il 
      certificato medico)
    • patente posseduta

Patente internazionale

  • 2 fotografie più una autenticata
  • patente posseduta in visione 
  • fotocopia patente

Conversione patente militare

  • certificato medico in bollo e con foto rilasciato da un 
    ufficiale sanitario (è possibile ottenere il certificato 
    medico direttamente nella sede dell'autoscuola)
     
  • fotocopia carta d'identità e codice fiscale
  • 2 fotografie
  • fotocopia congedo autenticata
  • modello del Ministero della Difesa
  • patente posseduta

Conversione patente estera modello non comunitario

(conversione obbligatoria dopo 1 anno di residenza in Italia. Chi 
guida in Italia con patente estera scaduta dopo aver conseguito la 
residenza da più di un anno è considerato privo di patente. Se la 
residenza è stata acquisita da meno di un anno ma la patente estera 
è scaduta si applica la sanzione prevista per guida con patente 
scaduta. Se si risiede in Italia da più di un anno ma la patente estera
è ancora valida, si considera come guida con patente scaduta.)

 

  • certificato medico in bollo e con foto rilasciato da un 
    ufficiale sanitario (è possibile ottenere il certificato 
    medico direttamente nella sede dell'autoscuola
    )
  • fotocopia carta d'identità
  • fotocopia permesso di soggiorno
  • 2 fotografie
  • traduzione della patente posseduta da parte di un 
    traduttore ufficiale o del consolato. La firma del console
    va poi fatta autenticare in Prefettura
  • patente posseduta

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che 
possono essere convertite            
(aggiornato al 29.03.2005)

Per i 10 Stati (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria) che dal 
1 maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea, è 
consentita la circolazione in altri stati europei senza obbligo di 
convertire la patente, anche in caso di acquisizione di residenza.
In caso comunque di conversione, per alcuni Stati (Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Romania) può essere 
richiesta un'attestazione di autenticità e/o una traduzione della 
patente.

Albania (fino al 2014)    
Algeria Irlanda Repubblica Ceca
Argentina Islanda Repubblica di Corea
Austria Lettonia Romania
Belgio Libano San Marino
Bulgaria Liechtenstein Repubblica Slovacca
Cipro Lituania Slovenia
Croazia Lussemburgo Spagna
Danimarca Macedonia  
Estonia Malta Svezia
Filippine Marocco Svizzera
Finlandia Moldova Taiwan
Francia Norvegia Tunisia
Germania Paesi Bassi Turchia
Giappone Polonia Ungheria
Gran Bretagna Portogallo  
Grecia Principato di Monaco  

 


   n. visite dal 23/02/2006

 
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Aggiornato il: 27 marzo 2011